In questa pagina potrai trovare una prima infarinatura informativa sui regimi di separazione e di divorzio se hai intenzione di separarti, divorziare o semplicemente andare via di casa, e su cosa questo può comportare sia dal punto di vista economico che per quanto riguarda l’affidamento e la tutela dei figli.
La separazione dei coniugi può essere richiesta da ciascun coniuge quando sono presenti cause interne o esterne alla coppia, tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o, in presenza di figli, da recare grave pregiudizio alla loro educazione.
A differenza del divorzio, la separazione non è un atto definitivo ma temporaneo, che determina un “allentamento” del vincolo coniugale e che può evolvere in una riconciliazione oppure in un divorzio definitivo.
Qualora decidiate di separarvi non verrà meno lo status giuridico di coniuge ma solo gli obblighi di carattere personale contratti dalla coppia con il matrimonio, fra cui la coabitazione, la comunione dei beni e l’obbligo di fedeltà reciproco.
a) La separazione consensuale
La separazione consensuale ha luogo soltanto quando vi è l’accordo dei coniugi sulle condizioni di separazione.
Questo accordo, contenuto in un atto che si chiama ricorso e che è redatto dagli avvocati di ciascuno o da un unico avvocato per entrambi, deve contenere le condizioni di separazione, le quali devono riguardare l’affidamento e la sistemazione dei figli minori, la determinazione del regime di visita del genitore non convivente, la quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli e del/la coniuge, se quest’ultimo/a non dispone di redditi propri o tali da garantire il medesimo tenore di vita goduto durante il matrimonio.
Il ricorso andrà depositato presso la Cancelleria del tribunale dove una delle parti ha la residenza. Ad una data fissata dal presidente del tribunale, i coniugi compariranno personalmente davanti al Presidente che prima procederà con un ultimo tentativo (obbligatorio) di conciliazione e poi, qualora quest’ultimo risulti impossibile o negativo, darà lettura delle condizioni a cui i coniugi intendono separarsi. I coniugi poi firmeranno il verbale in cui vengono riportate queste condizioni. L’accordo – per essere valido – dovrà essere sottoposto al giudizio collegiale dei magistrati, per l’omologazione (la convalida) dell’accordo. Il contenuto dell’accordo può essere modificato, ad esempio nel caso in cui le condizioni siano in contrasto con l’interesse dei figli, anche a seguito dell’omologazione. La separazione inizia il giorno dell’udienza presidenziale e le condizioni diventano efficaci con l’omologa. I coniugi avranno poi sei mesi per chiedere il divorzio.
In alternativa alla procedura davanti il tribunale, i coniugi possono rivolgersi a due avvocati (uno per parte) e scegliere di avvalersi della negoziazione assistita oppure, nel caso in cui non vi siano figli minorenni o non autosufficienti, effettuare una dichiarazione di fronte al sindaco, quale ufficiale dello stato civile.
b) La separazione giudiziale
La separazione giudiziale è un vero e proprio procedimento civile contenzioso che avviene quando i coniugi non riescono ad arrivare ad un accordo di separazione oppure quando la separazione è da addebitare ad uno dei due in considerazione della sua violazione dei doveri coniugali (c.d. separazione con addebito). Si può ricorrere alla separazione giudiziale sugli stessi presupposti previsti per la separazione consensuale.
A seguito della presentazione della richiesta in tribunale, il procedimento di separazione giudiziale è composto da due fasi. In una prima fase, l’udienza preliminare si svolge con entrambi i coniugi, assistiti dai propri difensori, davanti al presidente del tribunale, che tenta la conciliazione e verifica se c’è la disponibilità a trovare un’intesa. Se non ci riesce redige un verbale di udienza con le dichiarazioni dei coniugi. Il presidente emette anche i c.d. provvedimenti provvisori ed urgenti nell’interesse dei coniugi e della prole (fra cui l’autorizzazione a vivere separatamente e l’affidamento dei figli). La seconda fase si svolge di fronte al giudice istruttore che istruirà la causa nel merito e può revocare o modificare l’ordinanza del presidente. Il giudizio si conclude con l’emissione di una sentenza che dispone le modalità e le condizioni della separazione. In qualsiasi momento la separazione giudiziale può essere trasformata in consensuale (vedi il paragrafo precedente).
c) La separazione di fatto
La separazione di fatto si realizza quando vi è l’interruzione effettiva, da parte di uno o entrambi i coniugi, della vita matrimoniale, come ad esempio in caso di rifiuto di uno di essi a proseguire la vita in comune. La separazione di fatto non determina conseguenze giuridiche automatiche e, quindi, ciascun coniuge può chiedere in qualsiasi momento la ripresa della convivenza o la separazione legale.
La separazione di fatto si configura, ad esempio, quando un coniuge si allontana dalla casa familiare. Il coniuge può allontanarsi avvisando l’altro della propria intenzione di separarsi o in presenza di una giusta causa.
Sono esempi di giusta causa la violenza fisica o psicologica di varia natura (si pensi che la sola minaccia di far del male o di far mancare all’altro il supporto economico costituisce una forma di violenza) ma anche una generica incompatibilità di carattere o incomunicabilità o litigiosità dei coniugi che rendono impossibile il proseguimento della vita coniugale. La proposizione della domanda di separazione è anche giusta causa di allontanamento.
Allontanarsi dalla casa coniugale insieme ai figli minori senza il consenso dell’altro genitore potrebbe determinare importanti conseguenze sia sul piano civile che penale. L’allontanamento non comporta automaticamente che il genitore che rimane non possa più esercitare il proprio diritto di visita al figlio o figlia.
Dunque, nessuno dei coniugi può prendere decisioni o imporre divieti all’altro in ordine all’esercizio della responsabilità genitoriale; solo un giudice può farlo. Infatti, solo in sede di separazione, quando esistono valide motivazioni, sarà il giudice a stabilire eventuali limitazioni al diritto di visita di un genitore al proprio figlio / figlia.
A maggior tutela, nel caso in cui l’allontanamento senza il consenso dell’altro coniuge costituisca per voi l’unico rimedio alla crisi coniugale, è preferibile effettuare una dichiarazione di allontanamento presso la stazione dei Carabinieri o presso la Questura. Il verbale potrà essere prodotto in giudizio come prova del giustificato allontanamento.
Con la separazione personale dei coniugi (giudiziale o consensuale) cessano per entrambi i coniugi l’obbligo di convivenza e l’obbligo di fedeltà. Continuano però a sussistere alcuni doveri nascenti dal matrimonio tra cui l’obbligo di assistenza materiale (ad esempio, il mantenimento nel caso in cui vi sia un coniuge economicamente debole). Per quanto riguarda i provvedimenti relativi ai figli i doveri di ciascun genitore rimangono invariati.
Il giudice, pertanto, disporrà:
Qualora ci siano valide ragioni, il giudice potrà disporre l’affidamento esclusivo o c.d. (super) esclusivo, in caso di totale inidoneità alla genitorialità (es. pericolosità accertata, irreperibilità ed indisponibilità nei confronti dell’altro genitore, il totale disinteresse nei confronti della prole), dei figli in favore di uno dei due genitori. In questo caso le decisioni di maggiore interesse (istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale), potranno essere assunte da un solo genitore senza il consenso dell’altro. Questo non esclude però la regolamentazione del regime di visita.
Si scioglie la comunione legale dei beni, se è stata scelta come regime patrimoniale della famiglia, e, di conseguenza, dopo la separazione, ogni acquisto e debito rimarrà ricompreso esclusivamente nel patrimonio del coniuge che lo ha effettuato.
Gli effetti della separazione cessano nel caso di riconciliazione dei coniugi.
Il divorzio permette lo scioglimento definitivo del vincolo matrimoniale (in caso di matrimonio civile) o la cessazione degli effetti civili (in caso di matrimonio concordatario).
Le cause che permettono ai coniugi di divorziare sono tassativamente elencate nell’art. 3 della Legge sul Divorzio (legge 1970/898). La causa statisticamente prevalente che conduce al divorzio è la separazione legale dei coniugi protratta ininterrottamente per un determinato periodo di tempo: 12 mesi in caso di separazione giudiziale e 6 mesi in caso di separazione consensuale.
Come la separazione, anche il procedimento di divorzio può seguire due percorsi alternativi a seconda della presenza o meno di consenso tra i coniugi:
In entrambi i casi, i coniugi devono stare in giudizio innanzi al tribunale assistiti da un difensore: nel primo caso con una sola udienza, nel secondo caso il percorso può essere più lungo. Per molti aspetti, questi procedimenti rispecchiano quanto avviene nei procedimenti di separazione. Nel caso di divorzio giudiziale il tribunale può confermare le decisioni già adottate in sede di separazione, oppure può stabilire nuove disposizioni in merito all’eventuale assegno divorzile in favore del coniuge più debole, all’affidamento, al regime di visita ed al contributo al mantenimento in favore dei figli.
Le condizioni contenute nella sentenza o omologazione di separazione oppure nella sentenza di divorzio possono essere, in ogni momento, per giustificati motivi sopravvenuti, revocate o modificate dal tribunale su istanza di uno solo dei coniugi o di entrambi.
La sentenza di divorzio produce una serie di effetti, fra cui:
Speriamo che questa guida ti abbia dato alcune prime informazioni utili sulle relative procedure e possibili conseguenze della separazione e del divorzio in Italia. Ti ricordiamo che, laddove volessi rivolgerti ad un avvocato, si può anche fare ricorso al gratuito patrocinio – a determinate condizioni – se ci si trova sotto una determinata soglia di reddito.
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