Risposte rapide

No, Chayn italia è una piattaforma che utilizza tecnologie open source per fornire alle donne che ne hanno bisogno strumenti, informazioni e supporto contro la violenza di genere, nello specifico quella domestica. Attraverso questa piattaforma puoi avere accesso diretto ad informazioni e consigli pratici elaborati da volontarie ed esperte, il cui scopo è restituire alle donne la capacità di uscire dalla spirale di violenza.
Puoi chiamare il numero verde 1522 messo a disposizione dal Dipartimento per le Pari Opportunità.
  • I Centri Antiviolenza sono luoghi in cui nessuna metterà in discussione la veridicità di ciò che stai raccontando; in cui verrai supportata nel comprendere cosa sta accadendo: sapere di non essere l’unica aiuta le donne nel percorso di fuoriuscita dalla violenza; verrai sostenuta a livello emotivo e pratico: non sei sola, puoi farcela!
  • In molti di questi luoghi si possono trovare équipe multidisciplinari composte da professioniste che accolgono gratuitamente le donne, con o senza figli, che hanno subito violenza, supportandole nei loro percorsi di uscita dalla violenza attraverso: l’accoglienza telefonica, l’accoglienza personale, l’ospitalità in case rifugio, l’elaborazione complessiva del progetto individuale di uscita dalla violenza.
  • Ciò che qualifica l’accoglienza è la capacità di utilizzare le informazioni in modo da facilitare la comprensione del problema e la realizzazione di un percorso che sostenga la donna.
Lasciare la persona che ha agito violenza è un passaggio importante per il tuo percorso, ma sappiamo che non è facile. Potresti avere dei dubbi, delle paure (sane e legittime) e avere delle difficoltà pratiche. In questo sito potrai trovare dei consigli su questo sito. Prima di andartene puoi rivolgerti a uno sportello centro antiviolenza, sicuramente chi ti accoglierà saprà darti dei consigli utili e supportarti (anche in caso di pericolo).
  • Denunciare una violenza subita è una scelta da prendere in modo autonomo e consapevole.
  • Per avere tutte le informazioni ed il supporto di tipo psicologico e legale di cui avrai bisogno ci si può rivolgere ai CAV, le cui operatrici e volontarie non ti spingeranno in nessun modo a sporgere denuncia contro la tua volontà.
  • È utile sapere che nel diritto penale italiano non esiste la specifica definizione “violenza domestica”; ciò significa che i diversi singoli comportamenti che possono manifestarsi vengono contemplati in varie fattispecie di reato.
  • I reati si distinguono in reati perseguibili d’ufficio (attraverso la denuncia), e in reati perseguibili a querela di parte (attraverso la querela da parte della persona offesa).
  • L’importanza di questa differenza è più semplice da capire se si considera che reati come lo stupro non sono perseguibili d’ufficio se non è la donna a sporgere querela. Questo per garantire alla parte lesa la possibilità di scegliere se e quando intraprendere le vie legali e affrontare un processo. Tuttavia è importante ricordare che per alcuni reati la querela non può essere poi ritirata e lo stupro rientra tra questi.
  • No, assolutamente no. La minaccia di toglierti i figli è spesso citata da mariti e partner violenti per spaventarti e dissuaderti a sporgere denuncia.
  • Solo il Tribunale dei Minori può decidere su l’allontanamento dei figli, se li ritiene a rischio di subire o assistere a situazioni di violenza. In realtà, il Tribunale tutela una madre che si prende cura dei propri figli, che quindi vuole proteggerli dalla violenza, anche se non sono vittime dirette. Solo in casi molto gravi, le Forze dell’Ordine e gli Assistenti sociali allontanano con urgenza i bambini, ma non li separano dalla propria madre. In questi casi, dove c’è un serio rischio di pericolo fisico per la donna, la madre e i figli vengono inseriti in un luogo protetto, di solito una casa famiglia o una casa rifugio.
  • La violenza produce effetti e conseguenze non solo sulla donna ma anche sui figli, sia che essi siano maltrattati, sia che abbiano assistito agli episodi di violenza (violenza assistita).
  • Chi non può permettersi di pagare un avvocato e le altre spese (entro certi redditi), qualora abbia la necessità di essere assistito in un processo, può nominarne uno a propria scelta senza doverlo pagare: il legale sarà compensato direttamente dallo Stato.
  • L’assistenza gratuita dell’avvocato (cd. gratuito patrocinio) è previsto per i processi civili, penali, tributari e amministrativi e consente a chi non gode di un determinato reddito e si trovi, in una situazione economica precaria, di accedere alla giustizia senza doverne sostenere i costi.
  • In alcuni casi ci sono avvocate che lavorano collaborando con i CAV. Puoi quindi chiedere al CAV se hanno questo tipo di assistenza o se sanno indicarti qualcuno.
  • Si può procedere con la separazione giudiziale. Vista la mancanza di un accordo, questa procedura prevede che uno dei coniugi presenti un ricorso contro altro, indicando le ragioni della richiesta di separazione e la responsabilità dell’altro nel fallimento del progetto matrimoniale.
  • È necessaria la nomina di un avvocato da parte di entrambe le parti e si chiede che il Tribunale decida su: l’assegnazione della casa familiare, l’affidamento dei figli, la determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento per i figli, la determinazione dell’importo dell’assegno di mantenimento per il coniuge che non percepisca redditi.
  • Dopo tre anni dall’udienza di comparizione davanti al Tribunale in cui si è presentato il ricorso per separazione giudiziale (ma anche nel caso di quella consensuale), e solo nel caso in cui i coniugi non abbiano ripreso la convivenza, si può presentare il ricorso per il divorzio con il quale cessano gli effetti civili del matrimonio.
  • Per ottenere l’allontanamento bisogna denunciare il maltrattante oppure deve essere sorpreso in flagranza della violenza domestica e/o di atti persecutori.
  • Le protezioni in ordine sono: ordinare di cessare il comportamento violento; allontanare per un certo tempo la persona violenta da casa e divieto di avvicinarsi senza permesso del giudice; divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima di violenza; ottenere che la persona violenta durante il periodo di allontanamento paghi un assegno di mantenimento per moglie e figli se vi è bisogno, ordinando ciò eventualmente al datore di lavoro. Le misure di protezione hanno una durata predeterminata dal giudice (nel ricorso civile solitamente un anno).
  • In caso di flagranza, oltre all’arresto obbligatorio, la Polizia giudiziaria se autorizzata dal giudice può applicare una misura ‘precautelare’ dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
  • Altrimenti è sempre necessario un ricorso al Tribunale civile o una denuncia per reato ove la procura chiederà eventualmente l’applicazione o meno di dette misure. La legge non prevede l’obbligo per la vittima di farsi assistere da un avvocato, ma essendo la legge di applicazione complicata e avendo l’autore della violenza il diritto ad una difesa è consigliabile trovare sin dall’inizio di un’assistenza legale.
  • La legge sullo stalking punisce chi “minaccia o molesta taluno con condotte reiterate” (quindi più volte azioni di diverso genere: le ripetute telefonate, invio di buste, sms, e-mail e messaggi tramite internet, nonché la pubblicazione di post o video a contenuto ingiurioso, sessuale o minaccioso sui social network, danneggiamento dell’auto, alle aggressioni verbali alla presenza di testimoni e alle iniziative gravemente diffamatorie presso i datori per indurre questi ultimi a licenziare nonché ai reiterati apprezzamenti, insistenti). La reiterazione (il ripetersi continuo) costituisce un requisito essenziale.
  • Ciò che caratterizza il reato in esame rispetto alle minacce ed alle molestie è costituito dalla reiterazione delle condotte e la produzione di uno stato di ansia o di paura continua o di un fondato timore per l’incolumità propria o dei propri cari o una alterazione, non voluta, delle proprie abitudini di vita.
  • Affinché si configuri il reato di stalking è necessario che lo stalker abbia la volontà e coscienza di attuare volontariamente ogni singolo atto e la condotta che deriva dall’insieme dei comportamenti. Non occorre che si rappresenti il grave e perdurante stato di ansia, oppure il cambiamento delle abitudini della vita quotidiana della vittima.
Assolutamente si. In realtà, quando subisci un’aggressione, a prescindere dal fatto che denuncerai il tuo compagno o meno è meglio andare in ospedale e farsi refertare. Questi documenti potrebbero tornarti utili il giorno che deciderai di sporgere denuncia. In caso di gravi violenze (prognosi oltre i 20 giorni) la denuncia partirà dai medici dell’ospedale che se ne sono accorti, anche verso ignoti.
Parla con lei, senza farla sentire giudicata, puoi essere un suo punto di forza, capisci con lei come vuole agire. Falle sentire che può fidarsi di te, che sei una di quelle persone con cui può confidarsi e che la sostieni e non metti in discussione ciò che ti confida. Puoi aiutarla a trovare un CAV e accompagnarla se non se la sente di andare da sola. Per altre informazioni e consigli utili su come aiutare un’amica, vai sulla sezione dedicata sul nostro sito.
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