In questa pagina puoi trovare informazioni utili se stai pensando di denunciare il tuo partner per gli abusi subiti.
Quali comportamenti sono reato
In molti casi si pensa che i comportamenti violenti del proprio partner siano normali e che, proprio perché avvengono all’interno di una relazione sentimentale, non possano essere oggetto di un procedimento penale.
In realtà sono diversi i reati previsti dal nostro ordinamento che hanno proprio l’obiettivo di punire le condotte di un partner violento o che addirittura prevedono un aggravamento della pena se i reati vengono commessi da parte del proprio compagno o ex-compagno, come ad esempio nel caso della violenza sessuale o delle lesioni.
La descrizione dei tipi di delitto che potrebbero verificarsi all’interno di una relazione sentimentale violenta, ti potrà essere utile per capire se gli atteggiamenti del tuo partner configurano delle vere e proprie figure di reato, che potranno essere denunciati alle forze dell’ordine e alla magistratura e che sono suscettibili di essere puniti anche a livello penale.
Generalmente, nei casi di violenza all’interno di una relazione, si possono verificare i seguenti tipi di delitto:
- Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 del codice penale c.p.): con questo reato è punito chi maltratta una persona della propria famiglia o che è comunque un proprio convivente. E’ previsto un aumento di pena se dal maltrattamento deriva una lesione grave, gravissima o la morte. Questo reato richiede che vengano compiuti più atti, realizzati anche in momenti successivi, con la consapevolezza di danneggiare l’integrità fisica e il patrimonio morale della persona, così da sottoporla ad un regime di vita dolorosamente oppressivo.
- Percosse (art. 581 c.p.): percosse sono quei comportamenti quali il battere, il colpire o il picchiare ma anche qualsiasi altra violenta manomissione della persona fisica. Non è necessario che sia determinata una sensazione dolorosa. E’ però necessario che dalla percossa non derivi alcuna malattia, perché altrimenti ricorrerebbe il delitto di lesioni.
- Lesione personale lieve o lievissima (art. 582 c.p.): quando da una percossa deriva una malattia (ossia un qualsiasi processo patologico acuto o cronico, idoneo a determinare un’apprezzabile menomazione funzionale dell’organismo fisico o psichico), si avrà una lesione, che sarà lievissima se la durata della malattia non è superiore ai 20 giorni, e lieve se sarà di durata compresa tra i 21 e i 40 giorni.
- Lesione personale gravi o gravissima (art. 583 c.p.): la lesione è grave se con il comportamento violento si mette in pericolo la vita della persona, o se ne deriva un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni o se ha causato l’indebolimento di un senso o di un organo. E’ invece gravissima se dal fatto deriva una malattia insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo, della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella o lo sfregio permanente del viso.
- Sequestro di persona (art. 605 c.p.): in questo caso qualcuno priva un altro della propria libertà personale. È sufficiente che la limitazione dell’altrui libertà sia protratta per un tempo apprezzabile, seppur breve.
- Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.): si avrà violenza sessuale quando qualcuno – con violenza, minaccia o mediante abuso di autorità – costringe un altro a compiere o subire atti sessuali. Per atto sessuale si intende qualsiasi atto che sia finalizzato e idoneo a porre in pericolo la libertà di autodeterminazione della persona nella sua sfera sessuale. Anche il proprio partner può commettere il reato di violenza sessuale. La pena è addirittura aumentata se il fatto è commesso proprio dal coniuge, anche separato o divorziato, o da colui che è o è stato legato alla vittima da una relazione affettiva, anche senza convivenza.
- Violenza privata (art. 610 c.p.): questo reato punisce chi con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa. La violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente la persona della libertà di determinazione e azione.
- Minaccia (art. 612 c.p.): questo reato punisce chi minaccia ad altri un danno ingiusto. E’ necessario che la condotta sia idonea a determinare la coazione dell’altro.
- Atti persecutori o Stalking (art. 612 bis c.p.): Lo stalking punisce chi con condotte reiterate, minaccia o molesta un altro in modo da: (a) cagionare un perdurante e grave stato d’ansia o di paura; (b) ingenerare un fondato timore per la propria incolumità o di un prossimo congiunto o di persona legata da relazione affettiva; (c) costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Il reato viene considerato più grave e la pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, separato o divorziato o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona o se il fatto è commesso con strumenti informatici o telematici oppure se a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità. Il delitto è punibile a querela ( vedere oltre cosa significa) e il termine per la presentazione della querela è di 6 mesi.
Inoltre, il c.d. Codice Rosso (legge n. 69 del 19 luglio 2019) ha introdotto nuovi reati:
- La diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (c.d. Revenge porn);
- La deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso;
- La costrizione o induzione al matrimonio;
- La violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.
Indagini e misure cautelari
Cosa succede una volta che hai denunciato/querelato o il tuo partner è stato arrestato/allontanato d’urgenza dalla casa familiare?
Una volta che hai portato a conoscenza delle autorità la situazione che stai vivendo, queste ultime apriranno delle indagini a carico del tuo partner, che sarà formalmente indagato.
Il Codice Rosso ha introdotto per alcuni reati – come i maltrattamenti in famiglia, lo stalking e la violenza sessuale – una via preferenziale: le indagini saranno più brevi e verranno adottati più velocemente gli eventuali provvedimenti di protezione.
Durante le indagini le forze dell’ordine e la magistratura potranno convocare te o altre persone informate sui fatti per sentire la vostra versione in termini più rapidi rispetto agli altri reati. Ma soprattutto, in tale fase, all’indagato, ossia al tuo partner, potranno essere applicate le misure cautelari.
Le misure cautelari sono di diversi tipi e vengono applicate se il giudice ritiene che ci sono gravi indizi di colpevolezza e che ci sono delle buone probabilità che il presunto autore inquini le prove, si dia alla fuga o soprattutto reiteri il reato che ha già commesso.
La scelta su quale misura applicare dipenderà in primo luogo dal tipo di reato commesso, dalle modalità con le quali è stato commesso e dalla presenza o meno di precedenti penali in capo all’autore.
Ci sono diversi tipi di misure cautelari:
- Il divieto di espatrio, vale a dire il divieto di lasciare il territorio nazionale.
- L’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ossia di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria più volte al giorno o più volte alla settimana.
- L’allontanamento dalla casa familiare: il giudice, quando ritiene che ci siano esigenze di tutela dell’incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi abitualmente frequentati dalla stessa (es. il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti), a meno che non sia necessario per motivi di lavoro (ma anche in tale caso il giudice potrà prescrivere determinate modalità e imporre limitazioni). Il giudice può anche ordinare il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare, rimangano prive di mezzi adeguati. Può inoltre ordinare, se necessario, che l’assegno venga versato direttamente dal datore di lavoro dell’obbligato, detraendolo dalla sua retribuzione.
- Il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa: Con questa misura il giudice dispone il divieto di avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa o di mantenere una certa distanza da tali luoghi o dalla stessa persona. Il divieto può essere disposto anche nei confronti di determinati luoghi frequentati dai prossimi congiunti o da conviventi o da persone comunque legate da relazione affettiva alla persona offesa. Il giudice può vietare all’imputato di comunicare con qualsiasi mezzo con le persone sopra indicate. Dopo l’approvazione del c.d. Codice Rosso tale misura potrà essere applicata anche con l’ulteriore procedura di controllo del braccialetto elettronico.
- Il divieto e l’obbligo di dimora, ossia il divieto o l’obbligo di dimorare in un determinato luogo.
- Gli arresti domiciliari, ovvero il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione. Il giudice dispone il luogo degli arresti in modo da assicurare le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa (es. non disporrà gli arresti nella casa dove sono stati commessi i reati).
- La custodia cautelare in carcere: con tale misura l’indagato viene detenuto direttamente in carcere.
Se le prescrizioni imposte con le misure cautelari non sono rispettate la misura verrà sostituita con una più gravosa in grado di prevenire che l’indagato commetta ulteriori reati.
Il tuo ruolo
Durante le indagini come persona offesa puoi avere un ruolo attivo. Appena vengono a conoscenza della notizia di reato, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria ti devono informare sulla facoltà di nominare un avvocato (scelta consigliata fin da subito) e sulla possibilità di accedere al patrocinio a spese dello Stato.
La persona offesa dal reato, con l’assistenza del proprio avvocato, potrà, infatti, presentare memorie, indicare nuovi elementi di prova al pubblico ministero, chiedere di essere avvisata nel caso di archiviazione del procedimento e proporre opposizione contro tale decisione davanti al giudice, produrre una propria lista testi per il dibattimento e, infine, costituirsi parte civile nel procedimento penale.
A quest’ultimo riguardo, al momento dell’udienza preliminare o dell’inizio vero e proprio del processo davanti al Tribunale, ti potrai costituire parte civile (ossia, oltre che soggetto passivo, anche soggetto danneggiato economicamente dal reato) e in tal modo chiedere il risarcimento del danno causato dal reato all’interno del processo penale stesso. Con la costituzione, la parte civile potrà assistere e partecipare a tutte le fasi del procedimento penale, presentare dei propri testimoni, esaminare quelli portati dalle altre parti, imputato e pubblico ministero, che deporranno al dibattimento, depositare documenti in grado di provare il reato e impugnare la sentenza.
*Questa pagina è stata predisposta da Chayn Italia con scopo meramente informativo e senza pretesa di esaustività. Non intende né può essere considerato come un parere legale o altro tipo di consulenza legale o professionale.